PER IL PROPRIETARIO
L'Irpef è dovuta da tutti coloro che possiedono fabbricati a titolo di
proprietà, usufrutto o altro diritto reale.
I redditi dei fabbricati devono essere dichiarati riportandoli nella dichiarazione dei redditi. Il reddito che il proprietario ricava dalla locazione di un fabbricato (reddito effettivo) è tassato in maniera diversa in corrispondenza delle varie tipologie di contratti di locazione.
In particolare, se l'immobile è locato:
- in libero mercato, il reddito è dato dal valore più alto tra la rendita catastale (rivalutata del 5 per cento) e il canone di locazione (aggiornato con le rivalutazioni Istat) ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna);
- a canone concordato (ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431), il reddito da assoggettare all'Irpef, determinato con le stesse modalità previste per i fabbricati affittati ad uso abitativo in libero mercato, è ridotto ulteriormente del 30 per cento se il fabbricato è sito in uno dei Comuni ad alta densità abitativa (art. 1, Decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazione, dalla Legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni).
Il canone di locazione va dichiarato anche se non è stato percepito effettivamente. La legge prevede, però, che i canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito a partire dal termine del procedimento di convalida di sfratto per morosità.
Inoltre, nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell'affittuario anche per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d'imposta.
In tutti questi casi il reddito dei fabbricati è determinato sulla base della sola rendita catastale.
Preclusione all'accertamento d'ufficio
Ai fini Irpef gli uffici non possono rettificare il reddito derivante da immobili locati quando si dichiara l'importo maggiore tra:
- il canone di locazione risultante dal contratto, ridotto del 15%;
- il 10% del valore catastale dell'immobile.
Se, invece, il contratto non è stato registrato, l'ufficio può presumere l'esistenza del rapporto di locazione, salvo documentata prova contraria, anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso.
In tale caso, ai fini della determinazione del reddito su cui pagare l'Irpef per ciascun anno, si presume, il 10% del valore catastale dell'immobile.
Il valore dell'immobile si determina applicando alla rendita catastale i moltiplicatori (rivalutati) previsti ai fini dell'imposta di registro.
PER L'INQUILINO
I contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale hanno diritto a una detrazione d'imposta da fruire nella dichiarazione dei redditi, a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali ai sensi della legge 431/98).
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati.
La detrazione d'imposta è di:
495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.
Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione.
PER IL DIPENDENTE TRASFERITO
A favore dei lavoratori dipendenti che abbiano stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione d'imposta (da fruire nella dichiarazione dei redditi) nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro; nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro, alle seguenti condizioni:
- abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo; il nuovo Comune si trovi ad almeno cento chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
- la residenza nel nuovo Comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione;
La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Questa detrazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.